Scritto da Prof. Vincenzo Pappalardo - Dirigente Scolastico e/o aggiornato il 30/01/2016 | |
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Oggetto: decreto legge 12/9/2013, n.104 – divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni scolastiche. Si comunica che il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, stabilisce testualmente, all’ Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), quanto segue: 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1- bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.". 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale. 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori: - di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne della scuola; - di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi della scuola. Pertanto, si invitano i signori docenti, il personale ATA e gli studenti a prendere visione del regolamento adottato nell’istituto per l’attuazione della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo. Si comunica che sono stati individuati come responsabili preposti all’applicazione del divieto il prof. Corrado Scala, per il plesso di Viale Aldo Moro, e il prof. Alessandro Runza per il plesso di Via Fiume. Tutto il personale scolastico in servizio presso l’istituto ha il dovere dell’applicazione del divieto e si intende nominato con l’assunzione in servizio. Si ricorda che per i trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative: 1. da € 27,50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumo; 2. da € 220,00 a € 2.200,00 per i soggetti incaricati dell’obbligo di curare l’osservanza del divieto e irrogare le sanzioni, qualora non ottemperino tale obbligo. La violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente e/o delle norme di sicurezza costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare del regolamento di Istituto.
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