Accesso civico
Sezione dedicata all'accesso civico, come indicato all' art.5, c. 1 e c. 4 del d.lgs. 33/2013.
E' un diritto che può essere esercitato da chiunque e la richiesta va indirizzata al dirigente scolastico. Requisiti: Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata. Termini di conclusione del procedimento: 30 giorni Termini di presentazione: La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno. Modulistica: Leggi il testo integrale: Regolamento accesso agli atti (File .pdf) Scarica il modulo istanza di accesso civico agli atti (File .pdf) Scarica il modulo istanza di pubblicazione di atti sul sito istituzionale (File .pdf) Descrizione del procedimento: L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale. L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (il dirigente scolastico per le scuole). Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzional, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque. La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica o al responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al responsabile della Trasparenza. Tutela dell'accesso civico Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio. Titolare del potere sostitutivo:Dirigente dell’Ambito territoriale. | |||||
Data Pubblicaz. | Data Scadenza | Oggetto | Categoria | Visite | |
Aprile 2017 | |||||
28/04/2017 | 04/01/2017 | Regolamento Accesso Civico | Accesso civico | 1187 | |
Gennaio 2017 | |||||
08/01/2017 | 23/01/2017 | FAQ - ACCESSO GENERALIZZATO | Accesso civico | 1196 | |
Dicembre 2016 | |||||
30/12/2016 | 14/01/2017 | Linee guida FOIA | Accesso civico | 1372 | |
27/12/2016 | 11/01/2017 | Nome del titolare del potere esecutivo | Accesso civico | 1388 | |
23/12/2016 | 07/01/2017 | Modulo di richiesta di pubblicazione atti sul sito istituzionale | Accesso civico | 1123 | |
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